Leggi ed incentivi
Il Conto Energia
Cos’è il Conto Energia:
Il Conto Energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione per la produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.
In Italia, il primo Conto Energia è partito con la prima legge del 2005 (DM 28/07/05) che poi è stato sostituito del Nuovo Conto Energia (DM 19/02/07); il Conto Energia prevede il riconoscimento, per un periodo di 20 anni, di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da sistemi solari fotovoltaici: l’energia prodotta viene conteggiata da un apposito contatore, installato all’interno dell’edificio, prima di essere immessa nella rete di distribuzione nazionale, da cui viene successivamente prelevata dall’utente stesso per la copertura del proprio fabbisogno energetico.
Come funziona il conto energia:
L’incentivazione si avvale di tre componenti:
L'incentivo in conto energia viene corrisposto sulla base della quantità TOTALE di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il meccanismo incentivante avviene tramite l'erogazione di un importo prefissato a fronte di ogni kilowattora (kWh) prodotto dall'impianto. L'impianto prevede un contatore certificato che misura la quantità di energia prodotta.
L'energia così prodotta, tolta la quota usata in loco, può essere immessa e venduta in rete. Questo ricavo SI SOMMA agli incentivi di cui sopra.
Risparmio sulla bolletta della energia elettrica: l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e consumata direttamente costituisce un mancato prelievo dalla rete di distribuzione, e quindi non pagata dall'utente.
L'erogazione degli incentivi è garantita per un periodo di 20 anni.
Come si accede al “conto energia”:
Sono state abolite e non esistono le graduatorie per accedere al Conto Energia ed esiste il limite massimo cumulato della potenza incentivabile, fissato in 1.200 MW.
Prima di realizzare l'impianto, si invia al Gestore di Rete il progetto preliminare redatto da un tecnico abilitato, la relativa documentazione e la richiesta di connessione [Se l’impianto ha potenza superiore a 50kWp il richiedente deve specificare la tariffa incentivante richiesta e deve sottoscrivere una fideiussione bancaria o assicurata di 1.500€/kWp].
Ad impianto terminato, si invierà al Gestore di Rete la comunicazione di fine lavori e la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.
Entro 60 giorni dalla data di completamento dell'impianto si invierà al GSE la richiesta di accesso agli incentivi, alla quale il GSE stesso risponderà entro 60 giorni comunicando la tariffa riconosciuta .
Chi può fare domanda di accesso al conto energia:
persone fisiche,
persone giuridiche,
privati,
aziende,
enti pubblici,
comunità,
Condomini di unità abitative e/o di edifici.
NOTA: Possono presentare la domanda sia i proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto FV, che altri soggetti in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto.
I benefici tangibili e non di un impianto FV sono:
Risparmio sulla bolletta.
Risparmio sulle emissioni di anidride carbonica.
Un investimento che promette un ritorno in termini economici ed ambientali.
TIPOLOGIE DI IMPIANTO AMMESSE ALLA INCENTIVAZIONE
Sono previste tre tipologie di impianto grid connected che, insieme alla potenza, determinano l'ammontare della tariffa incentivante:
Impianti FV non integrati: impianto collocato al suolo, oppure su fabbricati di qualsiasi genere ma in modo diverso da quanto stabilito nei punti che seguono.
Impianti FV parzialmente integrati: impianto la cui collocazione è integrata nelle strutture esistenti. Comprende tutti quei casi in cui i pannelli sono appoggiati ad una superficie (tetti o facciate), o, per tetti piani, la cui altezza mediana sia inferiore o uguale all'altezza della balaustra perimetrale.
Impianti FV totalmente integrati: è un impianto in cui i moduli fotovoltaici sostituiscono una struttura architettonica. Per esempio, moduli fotovoltaici che costituiscono la parte superiore di una pensilina, di una tettoia o di un tetto.
Note:
La potenza dell'impianto deve essere di almeno 1 kWp.
Sono assolutamente esclusi gli impianti ad isola di qualsiasi tipo.
Vantaggi economici:
Il soggetto responsabile dell’impianto può avvalersi dei seguenti vantaggi oltre agli incentivi usando l’energia prodotta per:
CESSIONE IN RETE.
I PROPRI AUTOCONSUMI (PARZIALI O TOTALI.
CON SCAMBIO SUL POSTO risparmio in bolletta del Net Metering per impianti fino a 200kW.
Premi riconosciuti in aggiunta alla tariffa incentivante
L’incentivo è incrementato del 5% nei seguenti casi:
PREMIO AUTOPRODUTTORE: per impianti a terra di potenza superiore a 3 kWp che, nell’arco dell’anno, consumano almeno il 70% dell’energia prodotta.
PREMIO SCUOLA PUBBLICA E STRUTTURE SANITARIE: per impianti a servizio di scuole pubbliche o parificate ed impianti a servizio di strutture sanitarie pubbliche.
PREMIO BONIFICA ETERNIT: per impianti in strutture edilizio agricole con integrazione architettonica che vadano a sostituire coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
PREMIO PICCOLI COMUNI: impianti a servizio di enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti.
LO SCAMBIO SUL POSTO
Il “net metering” o “scambio di energia alla pari” regola l’immissione ed il prelievo dell’energia elettrica dalla rete (Delibera AEEG 224/2000 e 28/2006). Il servizio è erogato dalla società elettrica che esegue l’allacciamento dell’impianto FV alla rete pubblica.
Il funzionamento è il seguente: l’energia (kWh) prodotta dall’impianto e non assorbita dalle utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari...) viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore.
La possibilità di accedere allo Scambio sul Posto è ammessa per tutti gli impianti con potenza installata fino ad un massimo di 200kW, secondo il D.M. 18 Dic. 2008. L’energia in esubero immessa nella rete viene “immagazzinata” e rimane fruibile dall’utente entro tutto il periodo di vita utile dell’impianto nei periodi in cui l’impianto non è in funzione (notte, manutenzione..) o la produzione risulta minore del fabbisogno (maltempo). A partire dal Luglio 2009 , con la Legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09, sono state introdotte le seguenti modifiche:
La Legge 99/09 introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia, tra queste sono da evidenziare:
I Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo.
Il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.
La modifica più rilevante della delibera dell'Autorità 186/09 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell'eventuale credito maturato a fine d'anno.
CESSIONE IN RETE
Nel caso invece si opti per la cessione in rete, tutta l'energia prodotta viene ceduta al gestore di rete locale, mentre per l'energia da utilizzare si dovrà procedere ad acquisto sul mercato.
VENDITA “INDIRETTA”.
La tariffa incentivante verrà riconosciuta, in ogni caso, su tutta la produzione di energia, inoltre il gestore locale acquisterà, ad un prezzo concordato mediante la tipula di un contratto di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG 280/07, l'energia ceduta, mentre i consumi dell'utenza verranno conteggiati normalmente in bolletta.
Il prezzo di ritiro dell’energia elettrica: Per impianti di P.nom. attiva fino a 1 MW sono definiti prezzi minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera AAEG 280/07) aggiornati periodicamente dall’AEEG. I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa su base annua. Nel caso in cui al termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio.
Per poter vendere energia elettrica è necessario:
avere una P.IVA;
stipulare ogni anno una convenzione con il GSE che ha un costovariabile in funzione dell’energia venduta;
espletare le pratiche per l’officina elettrica (solo per impianti>20kWp).
Le tariffe in corso di validità nel 2010
Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella:
Tipologia di impianto fotovoltaico
Potenza nominale dell'impianto (kW) 1
Non Integrato 2
Parzialmente integrato 3
Integrato
A) 1≤P≤3 0,384 0,422 0,470
B) 3<P≤20 0,365 0,403 0,422
C) P>20 0,346 0,384 0,422
Tariffe incentivanti, espresse in €/kWh, suddivise per dimensione dell’impianto e per tipologia d‘integrazione
DOCUMENTI E LEGGI
DECRETO 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.(28.07.05)
DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (12.02.07)
DECRETO 18 dicembre 2008
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Legge 99/09)
Deliberazione 9 dicembre 2009 - ARG/elt 186/09
Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall’applicazione della legge n. 99/09
Guida GSE al Conto energia Il Conto Energia - edizione n. 4 - marzo 2010
Guida GSE alla integrazione architettonica Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico Aprile 2009
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